Vendita di tabacchi lavorati nazionali senza autorizzazione
Il titolare del patentino non può e non è obbligato a verificare la provenienza originaria del prodotto.
Il Tribunale di Napoli, V Sezione Penale ha assolto D.P.S., titolare di un esercizio commerciale, assistito dall'Avv. Alfredo Caruso, dall'imputazione per il reato ex art. 40 quinquies, comma 3, d.lgs. 504/1995, contestatogli per la detenzione ai fini di vendita di oltre 10 kg di tabacchi lavorati nazionali asseritamente privi di autorizzazione.
La sentenza di assoluzione sancisce il seguente importante principio di diritto: in capo al titolare di patentino non sussiste né un obbligo normativo di verifica dell'effettiva provenienza del TLN – essendo il titolare del "Patentino generi di monopolio" unicamente obbligato a rifornirsi in via esclusiva dalla rivendita c.d. di aggregazione – né tantomeno un effettivo potere di verifica, dal momento che il sistema di tracking a tal fine necessario non risulta ordinariamente accessibile al titolare del patentino.