Simulazione e interposizione fittizia: la decisione del Tribunale di Napoli
Il Tribunale di Napoli revoca il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c., dichiara inammissibile l'istanza ex art. 700 c.p.c. e respinge la revoca dell'amministratore ex art. 2476, comma 3, c.c.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, rigetta integralmente le domande cautelari del ricorrente verso la resistente, una s.r.l. assistita dall'of-counsel Avv. Adriano Caruso, e il relativo amministratore. Il ricorrente deduceva l'esistenza di una simulazione relativa soggettiva per interposizione fittizia di persona, affermandosi in forza del dedotto accordo simulatorio, titolare effettivo di una quota pari al 90% del capitale, solo formalmente intestata al resistente. Il Giudice, lette le eccezioni della s.r.l., ha revocato il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. concesso inaudita altera parte, non risultando provato l'accordo simulatorio trilaterale tra interponente, interposto e terzo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Ha dichiarato altresì inammissibile il sequestro in quanto l'azione di merito prospettata era di mero accertamento. Ha respinto la domanda di revoca dell'amministratore ex art. 2476, comma 3, c.c., per difetto della qualità di socio in capo al ricorrente.