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Autorizzazione alla vendita di generi di monopolio: le cause di decadenza dalla gestione dei generi di monopolio sono tassative e non suscettibili di applicazione analogica

Il TAR Campania accoglie l'istanza cautelare e sospende il provvedimento di soppressione del patentino; nelle more del giudizio di merito, l' ADM provvede all'annullamento in autotutela del provvedimento ex art. 21-nonies L. 241/1990.

Diritto Amministrativo

Ente emittente: TAR Campania, Sezione IX

Il TAR Campania, Sezione IX, accoglie l'istanza cautelare proposta da una ditta individuale titolare di patentino di vendita generi di monopolio, assistita dall'of counsel Avv. Francesco Conte, e sospende il provvedimento di soppressione del patentino adottato dall'ADM a seguito di sequestro ex art. 354 c.p.p. per asserita violazione dell'art. 40 quinquies del D.Lgs. 504/1995, in quanto la Guardia di Finanza aveva rinvenuto, presso l'esercizio commerciale del ricorrente, tabacchi lavorati nazionali (TNL) provenienti da rivendita diversa da quella di assegnazione. Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento per violazione di legge, in quanto le cause di decadenza dalla gestione dei generi di monopolio sono tassative e non suscettibili di applicazione analogica, e la norma fa espresso riferimento a "condanne" e non a meri provvedimenti di sequestro. Eccepiva altresì il difetto di motivazione e la violazione del principio di imparzialità ex art. 97 Cost. e art. 6-bis L. 241/1990. Il Giudice Amministrativo, ritenuto il fumus boni iuris, ha sospeso l'efficacia del provvedimento, evidenziando altresì la necessità di una motivazione rafforzata nel rispetto del principio di proporzionalità. Nelle more del giudizio di merito, l'ADM ha provveduto all'annullamento in autotutela ex art. 21-nonies L. 241/1990 del provvedimento di soppressione, disponendo la riattivazione del patentino.

Avv. Francesco Conte